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Lo Statuto dell'Associazione Bologna 2014

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Art. 1. - Denominazione, Sede e Durata

  1. E’ costituita in Bologna l’Associazione Politico-Culturale denominata “Bologna 2014″, con sede in Bologna, Via Piella n. 2/2. Trattasi di libera associazione senza scopo di lucro, ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, e regolata a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonchè del presente Statuto.
  2. La durata dell’associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2014; essa potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea degli associati.

Art. 2. - Scopi

  1. Bologna 2014 è un'associazione volontaria, senza fini di lucro, che ha lo scopo di elaborare idee-guida e proposte politiche, per il governo delle istituzioni.
  2. Bologna 2014 nasce in concomitanza delle elezioni amministrative 2009, con l'obiettivo di contribuire alla costruzione di una città più vivibile, più ambiziosa e più aperta all'innovazione.
  3. A tal fine Bologna 2014:
    a) elabora proposte e promuove attività di ricerca e di dibattito utili a definire i valori cui deve essere ispirata l'azione politica, ad identificare orientamenti generali e specifici interventi di politica pubblica, a favorire la partecipazione democratica, il buon funzionamento delle istituzioni, l'efficacia dell'azione di governo ad ogni livello territoriale e la chiara imputazione della responsabilità dei governanti nei confronti dell'elettorato;
    b) promuove liste civiche per partecipare alla competizione elettorale con candidati provenienti dalla società civile, normalmente non coinvolti nella vita politica e di partito.

Art. 3. - I Soci

  1. I Soci di Bologna 2014 sono: Fondatori, Ordinari e Onorari.
  2. Sono Soci Fondatori coloro che, riuniti in Assemblea, danno vita all'Associazione mediante la sottoscrizione del presente atto, ovvero coloro, fra gli altri sottoscrittori dell'appello del 7 aprile 2009, pubblicato sul sito internet www.bologna2014.org., che vi aderiranno in seguito.
  3. Sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche appartenenti alla società civile, che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione, disponibili e in grado di contribuire attivamente all'indirizzo generale e allo sviluppo delle attività dell'Associazione.
  4. Sono Soci Onorari le personalità del mondo della cultura, della società, dell'economia e della politica che, in ambito locale o nazionale, si siano rese benemerite per le finalità dell'Associazione.
  5. L'ammissione di nuovi Soci Ordinari avviene su domanda degli interessati al Consiglio Direttivo, il quale delibera la nomina a Socio Ordinario con la maggioranza dei suoi componenti.
  6. I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea, a maggioranza semplice, su proposta del Consiglio Direttivo o della metà più uno dei Soci Ordinari.
  7. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento di qualsiasi quota associativa.
  8. La decadenza del Socio avviene: per dimissioni volontarie comunicate per scritto; per mancata corresponsione della quota associativa annuale per due anni consecutivi; per indegnità o per attività in contrasto con gli obbiettivi dell'Associazione, con delibera di 2/3 (due terzi) dei presenti dell'Assemblea, su esplicito e motivato giudizio del Consiglio Direttivo; per decesso.
  9. In tutti i casi di decadenza il Socio uscente non ha alcun diritto di ottenere la restituzione della somme a qualunque titolo versate all’Associazione.
  10. Tutti i Soci Fondatori, Ordinari e Onorari hanno diritto ad un voto e sono liberamente eleggibili a tutte le cariche associative.
  11. Si decade dalla qualifica di Soci Ordinari e dalle cariche associative allo scadere del settantacinquesimo anno di età.

Art. 4. - Organi dell'Associazione

  1. Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente o i Vicepresidenti se più di uno; il Tesoriere; il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 5. - Assemblea dei Soci

  1. L'Assemblea nomina i membri del Consiglio Direttivo; discute e approva la relazione annuale e finanziaria del Presidente; esprime indirizzi in merito all'attività dell'Associazione; approva il bilancio preventivo e consuntivo. Su proposta del Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare delle quote sociali; approva le eventuali modifiche dello Statuto secondo le norme di cui al successivo articolo 6.
  2. L'Assemblea ordinaria annuale dei Soci è convocata dal Presidente entro il 30 aprile di ogni anno. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, su mandato della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 3/10 (tre decimi) dei Soci. I Soci partecipano con diritto di voto solo se sono in regola con il pagamento della quota associativa.
  3. Le Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate con preavviso di almeno quindici giorni comunicando ai Soci in forma scritta, o mediante mezzi informatici, sede, data, ora e ordine del giorno.
  4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono prese con voto palese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 o da altre norme del presente statuto.
  5. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare per delega più di un altro associato. Esclusivamente per l'elezione del Consiglio Direttivo sono ammesse due deleghe scritte per Socio.
  6. L'Assemblea può deliberare, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, di indire referendum consultivi tra i Soci su problemi di grande rilevanza per l’Associazione; tale referendum può essere svolto anche via "internet", secondo quanto previsto dal Regolamento.
  7. I verbali delle assemblee devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci.

Art. 6. - Modifiche Statutarie e Scioglimento dell'Associazione

  1. Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 3/10 (tre decimi) dei Soci. Tali modifiche devono essere rese note ai Soci mediante comunicazione scritta o tramite il sito "web" dell'Associazione, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

    Le modifiche sono approvate se raccolgono, nell'Assemblea dei Soci, almeno 3/4 (tre quarti) dei voti dei presenti. Con le medesime modalità, ma con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto, l'Assemblea dei Soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

  2. In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 7. - Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, tutti Soci.
  2. Il mandato di componente del Consiglio direttivo ha durata triennale ed è rinnovabile.
  3. Le riunioni del Consiglio Direttivo si devono tenere con frequenza non inferiore ad un quadrimestre (salvo motivi comprovati che ne ritardino la convocazione).
  4. Le riunioni del Consiglio Direttivo, indette dal Presidente con convocazione da comunicarsi in forma scritta, anche mediante mezzi informatici, almeno sette giorni prima e contenente luogo, giorno, ora dell’adunanza e l'Ordine del Giorno, sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. In caso di comprovata urgenza la riunione può essere convocata con un preavviso ridotto fino a tre giorni.
  5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi per tele/videoconferenza o con mezzi analoghi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
  6. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  7. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei Soci.
  8. In particolare, il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno: il Presidente; il Vicepresidente o i Vicepresidenti se più di uno; il Tesoriere.
  9. Nomina, al di fuori dei suoi componenti ed eventualmente anche tra i non Soci, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
  10. Il Consiglio Direttivo è inoltre chiamato a: deliberare su qualsiasi argomento attinente le finalità istituzionali dell'Associazione; valutare le domande di ammissione di nuovi Soci; redigere e aggiornare il Regolamento; amministrare il patrimonio dell'Associazione; nominare eventuali Commissioni e approvare l'istituzione di Gruppi di Studio; nominare il Chief-Editor di evenutali riviste promosse dall'Associazione; nominare il Responsabile del sito web; esercitare un'azione di indirizzo e di controllo sulle attività editoriali; stabilire l'ammontare delle quote annuali dei Soci Fondatori e Ordinari;
  11. Se non diversamente disposto, tutti gli organi, comitati, cariche, delegati, ecc., nominati dal CD restano in carica per il periodo di durata del medesimo.
  12. Le riunioni del CD sono verbalizzate da un Segretario (anche esterno al Consiglio).

Art. 8. - Il Presidente

  1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con un mandato, rinnovabile, della durata di tre anni.
  2. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, è il legale rappresentate dell'Associazione e ne presiede e convoca gli organi.
  3. Assume tutte le iniziative necessarie in caso di urgenza, riferendone, per la ratifica, alla successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 9. - Il Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente o i Vicepresidenti se in numero superiore a uno vengono eletti dal Consiglio Direttivo con un mandato, rinnovabile, della durata di tre anni.
  2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e può svolgere altre specifiche funzioni su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 10. - Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo con un mandato, rinnovabile, della durata di tre anni.
  2. Il Tesoriere cura il bilancio dell'associazione, propone e coordina le attività di raccolta e reperimento fondi.

Art. 11. - Commissioni

  1. Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni (di studio o di lavoro), con compiti ben definiti e a termine.

Art. 12. - Il Collegio dei Revisori dei Conti

  1. L'Associazione è sorvegliata dal Collegio dei Revisori dei Conti, organo composto di tre membri effettivi eletti dal Consiglio Direttivo.
  2. I Revisori dei Conti eletti restano in carica tre anni. I Revisori hanno diritto illimitato di sorveglianza e di controllo su tutte le operazioni aventi rilevanza economica sia dell'Associazione sia di tutti i suoi organi. Possono prendere conoscenza, senza asportarli, dei libri, della corrispondenza, dei documenti contabili ed amministrativi, dei processi verbali dell'Associazione e dei suoi organi.
  3. Redigono una relazione al bilancio annuale consuntivo e preventivo predisposti dal Tesoriere ed approvati da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 13. - Il Patrimonio

  1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: il patrimonio iniziale di Euro 10.250,00 (diecimiladuecentocinquanta virgola zero zero); le quote dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari; i beni che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio; le elargizioni fatte da Fondazioni, da Enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio dell'Associazione; l'eventuale utile di bilancio.
  2. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14. - L'Esercizio Finanziario

  1. L’esercizio sociale ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio il Tesoriere provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso, sottoponendoli alla approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria annuale.
  3. Il Bilancio annuale preventivo e consuntivo devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono e che seguono l'assemblea.

Art. 15. - Rinvio

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.
 
Il Progetto
L'Associazione Bologna 2014
Gli 80 Promotori della lista civica
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